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Il socio lavoratore

Il Socio lavoratore

Il socio lavoratore, in quanto associato alla cooperativa, ha i seguenti obblighi:
  • concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
  • partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
  • contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  • mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa"
Il socio lavoratore è contemporaneamente datore di lavoro e lavoratore. I due rapporti non hanno però lo stesso peso.
Il rapporto di lavoro che costituisce la prestazione mutualistica del socio) ha una funzione strumentale
rispetto al vincolo di natura associativa. L'articolo di legge lo definisce infatti "ulteriore".
Le conseguenze della preminenza del rapporto associativo sono importanti. Ricordiamo in particolare che:
  • il rapporto di lavoro del socio lavoratore si estingue con il recesso o l'esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie
  • la competenza nelle controversie tra socio lavoratore e cooperativa relativamente alla delibera di accettazione del recesso o di esclusione è in capo al giudice ordinario
  • l'esercizio dei diritti di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori trova applicazione al socio lavoratore secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali di rappresentanza
  • non è prevista obbligatoriamente l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma deve essere riconosciuto al socio almeno il "trattamento economico minimo"
 
     
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