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  Il funzionamento della società cooperativa

Il termine società sta ad indicare sia l’ente cui danno vita i soci associandosi, sia il contratto con cui 2 o più persone si accordano per costituire il nuovo ente, conferendo denaro, merci, immobili o servizi (come il proprio lavoro) per l’esercizio in comune di un’attività economica.
Con i conferimenti dei soci si costituisce il patrimonio della società.

Le cooperative sono disciplinate dalle norme specifiche in materia di cooperativa (Titolo VI – Capo I art. 2511 e seguenti del Codice Civile) e, per quanto non previsto da queste ultime, dalle norme sulle società di capitali (SPA / SRL), in funzione delle seguenti variabili:
  • Se sono formate da 3 ad 8 soci devono seguire obbligatoriamente il quadro normativo delle SRL
  • Se sono formate da almeno 20 soci ed oltre un milione di euro di attivo patrimoniale devono seguire obbligatoriamente il quadro normativo delle SPA
  • In casi diversi da quelli elencati possono scegliere, a seconda della convenienza, fra SPA o SRL

Le cooperative, in quanto soggetti giuridici, operano attraverso organi, cioè persone fisiche (singoli o gruppi) a cui vengono attribuiti determinati incarichi. Ad esempio: amministratore unico, revisore contabile, assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale.

Diversamente dalle società di capitali, non esiste un capitale minimo da sottoscrivere per la costituzione di una cooperativa. Ogni socio può infatti sottoscrivere una partecipazione che varia da 25 a 100.000 euro.

L'art. 2545-quater obbliga le cooperative ad accantonare ad un fondo di riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali. Qualora l'atto costitutivo preveda l'indivisibilità di tale fondo, tale accantonamento non sconterà l'IRES.

Il codice civile distingue poi fra cooperative a mutualità non prevalente e cooperative a mutualità prevalente, riservando a queste ultime ulteriori agevolazioni fiscali.

 
     
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