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Inquadramento lavorativo del socio lavoratore

L'art 1, III comma della legge 142/01 (come da ultima modifica) stabilisce che:
"Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonchè, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte"

Pertanto, l'inquadramento lavorativo del socio lavoratore potrà assumere le seguenti connotazioni:
  • lavoro subordinato, nelle varie fattispecie previste dalla legge
  • lavoro autonomo
  • collaborazione coordinata a progetto

In mancanza dell'adozione del regolamento interno, la cooperativa è tenuta ad inquadrare i soci con un rapporto di lavoro subordinato.

 
     
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