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CIG IN DEROGA

CIG IN DEROGA

ACCORDO QUADRO PER L’ANNO 2013

PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE SULLA NUOVA ANNUALITA’

 

La Regione, l’INPS e le parti sociali piemontesi hanno sottoscritto in data odierna l’Accordo Quadro per la gestione 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga.


L’accordo si pone in linea di continuità con quello del 2012, presentando però alcune innovazioni rispetto alla normativa precedente, e in particolare:
- la durata massima delle domande di CIGD è fissata in 6 mesi per le aziende che possono accedere alla CIG straordinaria e in 3 mesi per tutti gli altri datori di lavoro;
- il limite massimo di richiesta è portato a 910 giorni nel quadriennio 2010-2013, calcolati come in precedenza per ogni unità produttiva, per periodi anche non consecutivi. Raggiunta tale soglia non sarà più possibile presentare ulteriori domande di CIGD per il 2013; non è prevista la concessione di un monte ore supplementare, introdotto nel 2012 solo in via transitoria, per favorire un passaggio progressivo alla nuova modalità di gestione;
- i datori di lavoro che nel 2012 hanno raggiunto il limite delle 730 giornate e interamente consumato il monte ore aggiuntivo non possono più accedere all’integrazione salariale; quelli che non hanno ancora utilizzato o hanno utilizzato solo parzialmente le ore supplementari hanno titolo ad usufruire della quota residua nel 2013, ma non potranno più presentare domande di CIGD quando questa sarà esaurita.


Nell’applicativo on-line Aminder il dato relativo al totale delle giornate di CIGD richieste nel triennio 2010-2012, accertato dagli uffici regionali, sarà riportato nella prima domanda del 2013 presentata dalle unità produttive che non rientrano fra quelle che stanno usufruendo del monte ore supplementare. I referenti di tali pratiche riceveranno una comunicazione preventiva, a fini di verifica, con l’ammontare delle giornate calcolate dalla Regione, un dato che non sarà modificabile on-line e che verrà aggiornato in automatico dal sistema in ogni successiva istanza.


Le unità produttive che accedono per la prima volta all’integrazione salariale nel 2013 e quelle che non hanno superato i 545 giorni di richiesta di CIGD nel triennio 2010-2012 (e a cui restano quindi almeno 365 giorni disponibili per arrivare al tetto delle 910 giornate) non hanno in teoria limiti di richiesta per il 2013, salvo quelli derivanti dall’eventuale esaurimento delle risorse, che risultano attualmente insufficienti a coprire il volume di domanda preventivabile, ma che si spera saranno integrate in corso d’anno.

Nulla cambia, rispetto alle regole introdotte nell’Accordo Quadro 2012, per la gestione delle domande presentate da imprese in cessazione di attività o in procedura concorsuale, articolate in tre categorie a seconda del periodo di CIG richiesto in precedenza. Le aziende che hanno dovuto chiudere anticipatamente la richiesta di CIGD al 31.12.2012 hanno titolo di proseguire nel 2013 fino al completamento del periodo residuo, al termine del quale non potranno più accedere alla CIG in deroga.


L’applicativo on-line Aminder non sarà operativo per l’accoglimento delle domande di CIGD per il 2013 prima di metà gennaio; la data di apertura del sistema verrà comunicata tempestivamente, così come la scadenza per la presentazione delle domande con inizio nel mese di gennaio 2013, che sarà prorogata rispetto ai termini ordinari.


Vista la necessità di chiudere in tempi certi e brevi le pratiche pendenti, si precisa che nel 2013 le rettifiche richieste dagli uffici, inoltre, andranno evase entro il termine di 15 giorni dall’invio della mail al referente della pratica, pena la reiezione dell’istanza. Si ricorda che le istanze presentate non vengono prese in carico per l’istruttoria in mancanza della marca da bollo e della consuntivazione della domanda precedente, relativa alla medesima unità produttiva; anche in questi casi si definiranno tempi ultimativi di definizione delle pratiche in sospeso. Un quadro dettagliato delle novità di carattere gestionale sarà riportato nella Circolare congiunta Regione-INPS 2013, che sarà diffusa entro il mese di gennaio.


Gli accordi relativi ad imprese cassa integrabili già sottoscritti con esame congiunto in Regione e chiusi anticipatamente al 31.12.2012 possono proseguire fino al completamento dei termini di decorrenza a suo tempo previsti mediante la procedura già applicata nella fase di transizione fra le gestioni 2010-2011 e 2011-2012, qui di seguito descritta. Si rammenta però che, per i nuovi limiti di richiesta introdotti, la prima istanza presentata nel 2013 dovrà chiudersi entro il 30 giugno.


Per prorogare l’accordo sottoscritto nel 2012, l’impresa comunica alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU l’intenzione di completare il periodo standard concedibile, secondo le regole stabilite nel 2012, dando conferma delle stesse caratteristiche (numero lavoratori coinvolti e modalità di riduzione/sospensione) definite con l’esame congiunto tenuto in Regione.


Qualora entro sette giorni dall’invio della comunicazione non sia stato richiesto un incontro o le parti si siano accordate per far proseguire senza modifiche l’integrazione salariale, l’accordo si intende prorogato; la comunicazione andrà allegata alla domanda presentata on-line alla Regione entro i termini sopra citati, con i giustificativi dell’invio (ricevute raccomandate A.R., ricevute del fax, controfirma delle rappresentanza sindacali se consegnata a mano), unitamente a una copia dell’accordo di partenza.


Qualora, invece, siano state concordate fra le parti modifiche alle caratteristiche di cui sopra, nel caso che le parti non concordino sulla conferma delle condizioni precedenti, ovvero se l’azienda intende presentare una richiesta di CIG in deroga modificando elementi essenziali dell’accordo, si dovrà sottoscrivere un nuovo accordo, attivando una nuova procedura secondo la normativa in vigore.


Si conferma quanto specificato nel Comunicato diffuso in data 17 dicembre, cioè che le comunicazioni di avvio della procedura vanno trasmesse alle OO.SS. prima dell’inizio del periodo di CIGD richiesto. Gli accordi sindacali relativi alle domande con inizio a gennaio 2013, ove richiesti, vanno sottoscritti prima della presentazione della domanda su Aminder.

Sempre in relazione al comunicato del 17 dicembre 2012, si ribadisce che dal 1° gennaio 2013 i lavoratori collocati in CIG in deroga o fruitori di mobilità in deroga non dovranno più sottoscrivere la DID regionale, né presentarsi al Centro per l’Impiego competente nel termine di 5 giorni lavorativi dall’inizio della sospensione. Le iniziative di politica attiva saranno riorganizzate nel corso del 2013 alla luce delle disposizioni contenute all’art.4, comma 33 della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro. 


Testo Accordo

 
     
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